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Presentata dall'Avvocato Anna Ferreri la mozione per la richiesta di intervento in difesa dell'inquinamento nella piana di Venafro.

di Redazione · 8 novembre 2023, 14:13

Agli Organi di Informazione. Si trasmette in allegato la mozione presentata dall'avvocato Anna Ferreri, capogruppo di Cambiamenti per Venafro, sottoscritta dall'intera minoranza di Palazzo Cimorelli.

Agli Organi di Informazione.
Si trasmette in allegato la mozione presentata dall'avvocato Anna Ferreri, capogruppo di Cambiamenti per Venafro, sottoscritta dall'intera minoranza di Palazzo Cimorelli.
Con tale mozione si chiede al Sindaco e alla Giunta di intervenire in maniera decisa verso le autorità competenti contro l'inquinamento ambientale nella città e nella piana di Venafro.
Cordiali saluti,
Anna Ferreri
Al Sindaco del Comune di Venafro Avv. Alfredo Ricci Al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Dario Otaviano p.c. alla Segretaria Comunale dot.ssa Chiara Passarelli Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.venafro.is.it MOZIONE URGENTE I sotoscritti Consiglieri comunali Premesso che 1) Il sindaco opera in qualità di “Autorità Sanitaria locale” ed è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Il consiglio comunale condivide questa responsabilità. Allo stato atuale, per una modifica della legge 833/78 non sono più i sindaci a gestire il servizio sanitario anche se a essi sono affidati dal D .lgs 229/99 (decreto Bindi) poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del diretore generale delle ASL. I compiti del sindaco sono quindi comunque ampi, sopratuto il sindaco deve conoscere lo stato di salute della popolazione, deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali sono invivibili, se esistono pericoli incombenti e, per la direttiva Seveso, deve informare la popolazione dei rischi rilevanti cui è sotoposta; 2) È onere del Sindaco identificare le cause che generano disagi, malattia e morte e cercare di formulare un piano di prevenzione per combaterle, arrivare alla loro riduzione ed eliminazione. In proposito occorre promuovere, in collaborazione con l’ASL un’indagine sullo stato di salute della popolazione che inizi a raccogliere e ordinare i dati già esistenti; 3) il primo citadino, in qualità di rappresentante della comunità locale potrà emanare – ai sensi degli art. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) – provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica; 4) L’art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 individuava il Sindaco quale autorità sanitaria locale; l’art.13 della legge 833 del 1978 e il 4° comma dell’art. 50 del D.lgs 267 del 2000 hanno confermato che il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli dalla legge quale autorità locale; 5) In tale veste compete al Sindaco l’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessori, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale; 6) Il Sindaco nell’esercizio delle sue prerogative d’Autorità Sanitaria Locale, si avvale dei servizi dell’azienda sanitaria locale e dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) intesi quali organi consultivi, propositivi e di vigilanza in materia igienico-sanitaria ed ambientale secondo le rispettive competenze come previsto dalle vigenti normative; 7) Occorre pertanto che il Sindaco svolga il ruolo di garante dei cittadini nei confronti dell’azienda sanitaria sollecitando, ove necessario, il rispetto dei diritti alla salute della comunità; considerato che l’Art. 216 T.U. Leggi Sanitarie statuisce: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato; la Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 afferma che: “…la classificazione delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a sé stessa esaurendosi in un mero automatismo burocratico” ma occorre: “… un esame specifico e puntuale (il quale) non può essere realisticamente effettuato - in dettaglio - che dall’autorità locale”. Tutto ciò risulta ancora più necessario quando l’attività produce disagi di tipo ambientale e sanitario ai residenti degli edifici limitrofi; La giurisprudenza del Consiglio di Stato chiarisce quale ruolo del Sindaco in materia di industrie insalubri e come esercitarlo, si veda per tutte: 1. Consiglio di Stato Sez. III, n. 4687, del 24 settembre 2013: “Spetta al sindaco, all’uopo ausiliato dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva; “ 2. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6264, del 27 dicembre 2013: “Spetta al Sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle industrie cosiddette "insalubri", l'esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni tempo e potendo esplicarsi mediante l'adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità”; la giurisprudenza è chiara! Il Sindaco è titolare delle funzioni di controllo sulle industrie insalubri e non può scaricare le responsabilità sulle eventuali omissioni dell'ASL. Questo significa che sta al Sindaco formalizzare richiesta all'ASL di svolgere i controlli e, se quest’ultima non li svolge o non li può svolgere, utilizzare a questo scopo altri soggetti sia pubblici (Istituto Superiore Sanità, Università) che privati (professionisti in epidemiologia ambientale); l’aria insalubre non si circoscrive al solo territorio del Comune ove lo stabilimento insiste, come dimostrano i dati raccolti, è onere del Sindaco di Venafro farsi parte attiva e propulsiva anche nei confronti dei Sindaci dei Comuni limitrofi affinché non abbiano più a riprodursi eventuali fenomeni di inquinamento atmosferico; rilevato che nella letteratura scientifica internazionale sono in aumento le pubblicazioni di studi che dimostrano la pericolosità per la salute e l’ambiente degli impianti di incenerimento dei rifiuti. Le emissioni degli inceneritori rappresentano una fonte significativa di particolato fine, ultrafine e nanoparticelle, di metalli tossici e di migliaia di composti chimici, alcuni dei quali noti per essere cancerogeni, mutageni e interferenti endocrini. Le emissioni contengono anche altri composti non identificati di cui si ignora la potenziale nocività, come una volta accadeva con le diossine. Ad ogni pubblicazione scientifica i pericoli legati all’incenerimento dei rifiuti diventano sempre più evidenti e difficili da ignorare. Sono stati identificati di recente tredici nuovi inquinanti chimici prodotti negli inceneritori di rifiuti, capaci di effetti dannosi sull’organismo: interferenti endocrini, con effetti fino al doppio della più pericolosa delle diossine, la TCDD (“diossina Seveso”), ed alcuni fino a quattro volte più potenti del benzopirene nell’interferire con la regolazione dell’espressione genica; le emissioni di un inceneritore non interessano solo il comparto ambientale aria, ma anche l’acqua e il suolo. Alcuni composti emessi da un inceneritore sono persistenti, cioè resistenti ai processi naturali di degradazione, bioaccumulabili, perché si accumulano nei vegetali e nei tessuti degli animali viventi, trasferendosi da un organismo all’altro lungo la catena alimentare fino a giungere all’uomo; le emissioni di inceneritori che rispettano i limiti emissivi sono state messe in relazione principalmente a malattie dell’apparato respiratorio e cardiovascolare, a nascite pretermine e abortività spontanea e anche a tumori maligni; le innovazioni tecnologiche hanno spostato la tipologia di particolato emesso verso le polveri ultrafini, le più pericolose in assoluto per la salute umana, capaci di raggiungere gli alveoli polmonari e entrare nel circolo sanguigno. Per quanto riguarda poi le diossine, non esiste un limite di concentrazione sotto il quale non si ha danno: si tratta di sostanze estremamente nocive anche a livelli minimi di esposizione, per le quali già la concentrazione di base nella popolazione è dimostrato aumentare il rischio di cancro. Le diossine sono tossiche a dosi infinitesimali, nell’ordine di picogrammi, ossia miliardesimi di milligrammo. Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, IMPEGNANO Il Sindaco e la Giunta comunale 1. All’istituzione di un tavolo di concertazione permanente avente ad oggetto l’inquinamento ambientale della Piana di Venafro, con membri politici, istituzionali, tecnici (tra cui un consulente ambientale) e della società civile, al fine di un’azione congiunta volta alla salvaguardia della salute dei cittadini. Scopo di tale concertazione è un’attività propulsiva, direttiva e di controllo volta a supportare l’amministrazione comunale all’adozione di atti e proposte formali da sottoporre alla Regione Molise e alle autorità sanitarie regionali. 2. A sollecitare La Regione Molise, mediante intimazione formale, all’implementazione del Registro Tumori, quale fonte essenziale di rilevamento epidemiologico, utile al monitoraggio degli effetti nocivi dell’inquinamento ambientale sulla salute pubblica. Ciò in considerazione del fatto che il registro tumori della regione Molise copre un periodo limitato 2009-2013, come si rileva nello studio epidemiologico CNR-Comune di Venafro del luglio 2022; 3. A reiterare atto di richiesta formale all’Arpa Molise per l’installazione di ulteriori centraline di rilevamento della salubrità dell’aria, a tutt’oggi ancora insufficienti, e a fornire al Comune con tempestività i dati relativi ad eventuali sforamenti dei parametri di legge. A conforto di tale richiesta, si segnala un servizio giornalistico del TG di Raitre del 07.11.2023 che denunciava su Venafro il funzionamento della sola centralina ARPA di via Campania sulle due presenti in città, dalla quale risultano ben 33 sforamenti delle emissioni di microparticelle dall’inizio dell’anno. Ancora due giornate di sforamento, secondo tale notizia, e Venafro sarà considerata una città “fuori legge”. Venafro 07.11.2023 Avv. Anna Ferreri (relatore) Dott. Enzo Bianchi Avv. Carmela Mancone Arch. Luigi Viscione Ing. Michele Pontone mozione inquinamento

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