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IL TEMPO È SCADUTO
È chiaro l’art. 9 della legge regionale n.21 del 24 marzo 2000 dove si legge: “ 4. L’autorità competente sulla base degli elementi di valutazione indicati nell’allegato D e tenendo conto delle eventua
È chiaro l’art. 9 della legge regionale n.21 del 24 marzo 2000 dove si legge:
“4. L’autorità competente sulla base degli elementi di valutazione indicati nell’allegato D e tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi al deposito dell’istanza adottando una delle seguenti decisioni:
- a) assoggettamento dell’opera alla Valutazione di Impatto Ambientale secondo la procedura indicata nel precedente art.7;
- b) esclusione dell’opera dalla procedura di V.I.A. condizionatamente alla realizzazione delle eventuali prescrizioni contenute nella decisione.
- 5. Trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
- Per i progetti che hanno esperito la procedura di screening e, per i quali, l’autorità competente ha deciso l’assoggettamento a V I A completo, sarà previsto un avviò accellerato della fase di scoping di cui al successivo art. 10”
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