Al Sindaco del Comune di Venafro
Avv. Alfredo Ricci
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Dario Otaviano
p.c. alla Segretaria Comunale
dot.ssa Chiara Passarelli
Trasmessa a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.venafro.is.it
MOZIONE URGENTE
I sotoscritti Consiglieri comunali
Premesso che
1) Il sindaco opera in qualità di “Autorità Sanitaria locale” ed è il responsabile della condizione
di salute della popolazione del suo territorio. Il consiglio comunale condivide questa
responsabilità. Allo stato atuale, per una modifica della legge 833/78 non sono più i sindaci
a gestire il servizio sanitario anche se a essi sono affidati dal D .lgs 229/99 (decreto Bindi)
poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del diretore generale delle
ASL. I compiti del sindaco sono quindi comunque ampi, sopratuto il sindaco deve conoscere
lo stato di salute della popolazione, deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali
sono invivibili, se esistono pericoli incombenti e, per la direttiva Seveso, deve informare la
popolazione dei rischi rilevanti cui è sotoposta;
2) È onere del Sindaco identificare le cause che generano disagi, malattia e morte e cercare di
formulare un piano di prevenzione per combaterle, arrivare alla loro riduzione ed
eliminazione. In proposito occorre promuovere, in collaborazione con l’ASL un’indagine sullo
stato di salute della popolazione che inizi a raccogliere e ordinare i dati già esistenti;
3) il primo citadino, in qualità di rappresentante della comunità locale potrà emanare – ai sensi
degli art. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) – provvedimenti urgenti al
verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica;
4) L’art. 217 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 individuava il Sindaco quale autorità sanitaria locale;
l’art.13 della legge 833 del 1978 e il 4° comma dell’art. 50 del D.lgs 267 del 2000 hanno
confermato che il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli dalla legge quale autorità locale;
5) In tale veste compete al Sindaco l’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi,
concessori, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti
in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale;
6) Il Sindaco nell’esercizio delle sue prerogative d’Autorità Sanitaria Locale, si avvale dei servizi
dell’azienda sanitaria locale e dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) intesi quali
organi consultivi, propositivi e di vigilanza in materia igienico-sanitaria ed ambientale
secondo le rispettive competenze come previsto dalle vigenti normative;
7) Occorre pertanto che il Sindaco svolga il ruolo di garante dei cittadini nei confronti
dell’azienda sanitaria sollecitando, ove necessario, il rispetto dei diritti alla salute della
comunità;
considerato che
l’Art. 216 T.U. Leggi Sanitarie statuisce: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas
o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli
abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che
debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che
esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato;
la Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità – Direzione
Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 afferma che: “…la classificazione delle
lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a sé stessa esaurendosi in un mero
automatismo burocratico” ma occorre: “… un esame specifico e puntuale (il quale) non può
essere realisticamente effettuato – in dettaglio – che dall’autorità locale”.
Tutto ciò risulta ancora più necessario quando l’attività produce disagi di tipo ambientale e
sanitario ai residenti degli edifici limitrofi;
La giurisprudenza del Consiglio di Stato chiarisce quale ruolo del Sindaco in materia di industrie
insalubri e come esercitarlo, si veda per tutte:
1. Consiglio di Stato Sez. III, n. 4687, del 24 settembre 2013: “Spetta al sindaco, all’uopo ausiliato
dall’unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti
dalle industrie classificate “insalubri”, e l’esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo
e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale e può estrinsecarsi
con l’adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l’evolversi
di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e
rifiuti e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell’attività
produttiva; “
2. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6264, del 27 dicembre 2013: “Spetta al Sindaco, all’uopo ausiliato
dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed
endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti
dalle industrie cosiddette “insalubri”, l’esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni
tempo e potendo esplicarsi mediante l’adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad
impedire la continuazione o l’evolversi di attività aventi carattere di pericolosità”;
la giurisprudenza è chiara! Il Sindaco è titolare delle funzioni di controllo sulle industrie insalubri
e non può scaricare le responsabilità sulle eventuali omissioni dell’ASL. Questo significa che sta
al Sindaco formalizzare richiesta all’ASL di svolgere i controlli e, se quest’ultima non li svolge o
non li può svolgere, utilizzare a questo scopo altri soggetti sia pubblici (Istituto Superiore Sanità,
Università) che privati (professionisti in epidemiologia ambientale);
l’aria insalubre non si circoscrive al solo territorio del Comune ove lo stabilimento insiste, come
dimostrano i dati raccolti, è onere del Sindaco di Venafro farsi parte attiva e propulsiva anche
nei confronti dei Sindaci dei Comuni limitrofi affinché non abbiano più a riprodursi eventuali
fenomeni di inquinamento atmosferico;
rilevato che
nella letteratura scientifica internazionale sono in aumento le pubblicazioni di studi che
dimostrano la pericolosità per la salute e l’ambiente degli impianti di incenerimento dei rifiuti.
Le emissioni degli inceneritori rappresentano una fonte significativa di particolato fine, ultrafine
e nanoparticelle, di metalli tossici e di migliaia di composti chimici, alcuni dei quali noti per
essere cancerogeni, mutageni e interferenti endocrini. Le emissioni contengono anche altri
composti non identificati di cui si ignora la potenziale nocività, come una volta accadeva con le
diossine. Ad ogni pubblicazione scientifica i pericoli legati all’incenerimento dei rifiuti diventano
sempre più evidenti e difficili da ignorare. Sono stati identificati di recente tredici nuovi
inquinanti chimici prodotti negli inceneritori di rifiuti, capaci di effetti dannosi sull’organismo:
interferenti endocrini, con effetti fino al doppio della più pericolosa delle diossine, la TCDD
(“diossina Seveso”), ed alcuni fino a quattro volte più potenti del benzopirene nell’interferire
con la regolazione dell’espressione genica;
le emissioni di un inceneritore non interessano solo il comparto ambientale aria, ma anche
l’acqua e il suolo. Alcuni composti emessi da un inceneritore sono persistenti, cioè resistenti ai
processi naturali di degradazione, bioaccumulabili, perché si accumulano nei vegetali e nei
tessuti degli animali viventi, trasferendosi da un organismo all’altro lungo la catena alimentare
fino a giungere all’uomo;
le emissioni di inceneritori che rispettano i limiti emissivi sono state messe in relazione
principalmente a malattie dell’apparato respiratorio e cardiovascolare, a nascite pretermine e
abortività spontanea e anche a tumori maligni;
le innovazioni tecnologiche hanno spostato la tipologia di particolato emesso verso le polveri
ultrafini, le più pericolose in assoluto per la salute umana, capaci di raggiungere gli alveoli
polmonari e entrare nel circolo sanguigno. Per quanto riguarda poi le diossine, non esiste un
limite di concentrazione sotto il quale non si ha danno: si tratta di sostanze estremamente nocive
anche a livelli minimi di esposizione, per le quali già la concentrazione di base nella popolazione
è dimostrato aumentare il rischio di cancro. Le diossine sono tossiche a dosi infinitesimali,
nell’ordine di picogrammi, ossia miliardesimi di milligrammo.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
IMPEGNANO
Il Sindaco e la Giunta comunale
1. All’istituzione di un tavolo di concertazione permanente avente ad oggetto l’inquinamento
ambientale della Piana di Venafro, con membri politici, istituzionali, tecnici (tra cui un
consulente ambientale) e della società civile, al fine di un’azione congiunta volta alla
salvaguardia della salute dei cittadini. Scopo di tale concertazione è un’attività propulsiva,
direttiva e di controllo volta a supportare l’amministrazione comunale all’adozione di atti e
proposte formali da sottoporre alla Regione Molise e alle autorità sanitarie regionali.
2. A sollecitare La Regione Molise, mediante intimazione formale, all’implementazione del
Registro Tumori, quale fonte essenziale di rilevamento epidemiologico, utile al monitoraggio
degli effetti nocivi dell’inquinamento ambientale sulla salute pubblica. Ciò in considerazione
del fatto che il registro tumori della regione Molise copre un periodo limitato 2009-2013,
come si rileva nello studio epidemiologico CNR-Comune di Venafro del luglio 2022;
3. A reiterare atto di richiesta formale all’Arpa Molise per l’installazione di ulteriori centraline
di rilevamento della salubrità dell’aria, a tutt’oggi ancora insufficienti, e a fornire al Comune
con tempestività i dati relativi ad eventuali sforamenti dei parametri di legge. A conforto di
tale richiesta, si segnala un servizio giornalistico del TG di Raitre del 07.11.2023 che
denunciava su Venafro il funzionamento della sola centralina ARPA di via Campania sulle due
presenti in città, dalla quale risultano ben 33 sforamenti delle emissioni di microparticelle
dall’inizio dell’anno. Ancora due giornate di sforamento, secondo tale notizia, e Venafro sarà
considerata una città “fuori legge”.
Venafro 07.11.2023
Avv. Anna Ferreri (relatore)
Dott. Enzo Bianchi
Avv. Carmela Mancone
Arch. Luigi Viscione
Ing. Michele Pontone