L’affidamento diretto a Finmolise da parte della giunta regionale della gestione del Fondo anticrisi è illegittimo. Come è illegittima la trasformazione in house di Finmolise ed è “elusivo delle norme” lo scorporo delle attività non consentite a Finmolise Sviluppo e Servizi, la società operativa creata per affiancare Finmolise Spa e al cui vertice, da pochi mesi, è stato messo Vincenzo Cotugno, ex sindaco di Venafro.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza 6 luglio 2012 pronunciandosi sulla vicenda che vede opposta il Confidi Rating alla Regione per l’affidamento diretto e senza gara della gestione del Fondo Unico Anticrisi disposto a favore di Finmolise S.p.a.
La Regione aveva preso questa decisione tre anni fa muovendosi per raggiungere l’obiettivo attraverso alcune delibere approvate dalla giunta Iorio tra maggio ed agosto 2009: la delibera n. 413 avente ad oggetto la trasformazione “in house” di Finmolise; le delibere nn. 542, 812 ed 813, aventi ad oggetto le misure e l’attivazione del Fondo unico anticrisi, con affidamento a Finmolise. L’affidamento diretto era stato reso possibile proprio dalle operazioni che, a dire della Regione, avevano consentito la trasformazione di Finmolise come società “in house” della Regione.
Confidi Rating, assistito dal prof. Giuseppe Nerio Carugno, ex magistrato ed avvocato dello Stato, titolare di un qualificato studio legale in Roma, ha presentato ricorso alla giustizia amministrativa. Innanzitutto ha contestato la legittimità della complessa operazione che aveva portato la Regione a ritenere che Finmolise potesse essere considerata una sua società in house. Nel ricorso veniva evidenziato che risultavano eluse le norme del decreto Bersani che imponevano che le società in house svolgessero un servizio “esclusivo e strumentale” all’ente di appartenenza, mentre Finmolise non solo non svolge la propria attività esclusivamente per la Regione, ma opera sul mercato attraverso la sua società Finmolise Sviluppo e Servizi, che controlla al 100%, ed alla quale aveva provveduto ad assegnare proprio quelle attività che, per legge, sono vietate ad una società “in house”.
Dalla sentenza del Consiglio di Stato viene fuori che Finmolise Sviluppo e Servizi, dunque, è una società di terzo grado, attraverso la quale la Finmolise S.p.A. opera di fatto sul mercato, determinando effetti distorsivi della concorrenza ed eludendo il relativo divieto imposto dal decreto Bersani. Conseguentemente, secondo quanto sostenuto dal difensore di Confidi Rating, mancando i presupposti per la trasformazione della società in house, l’affidamento diretto e senza gara della gestione del Fondo Unico Anticrisi effettuato dalla Regione a favore di Finmolise doveva considerarsi illegittimo, in quanto sottraeva la possibilità che tale servizio fosse affidato, previa gara pubblica, ai soggetti legittimati come lo stesso Confidi.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 luglio, ha accolto pienamente la tesi della difesa di Confidi, condividendo le critiche mosse in ordine alla strumentalità di Finmolise, ed evidenziando che “la partecipazione al confronto concorrenziale mediante una partecipata [Finmolise Sviluppo e servizi] (nel caso di specie al 100%) consente alla controllante [Finmolise S.p.A.] di essere attiva sul mercato, ed il fatto che ciò avvenga formalmente mediante un soggetto distinto costituisce un’evidente elusione del dettato normativo”.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato, ritenendo sussistente la legittimazione e l’interesse di Confidi al ricorso e rigettando tutte le eccezioni al riguardo formulate dalla Regione, ha annullato le delibere
della Regione Molise.
“C’è da augurarsi, ora – commentano i dirigenti di Confidi -, che, come era stato già fatto in passato, la Regione Molise voglia bandire una gara pubblica per l’affidamento dei predetti servizi, rispettando così le regole comunitarie e nazionali sula competitività e concorrenza”.
Per la giunta regionale di Michele Iorio un’altra brutta “scivolata”, un pasticcio che, dopo il Tar, è stato certificato anche dal Consiglio di Stato.
Per leggere il testo integrale della sentenza clicca qui sotto:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201106525/Provvedimenti/201203954_11.XML”>Sentenza del Consiglio di Stato
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