Il sottoscritto arch. Francesco Valente è venuto a sapere che l’Ufficio Tecnico del Comune sta per
conferire ed ha conferito incarichi professionali esterni con il metodo dell’incarico fiduciario
ovvero senza procedura concorsuale.
Considerato
– che l’art. 125 del d. lgvo 163/2006 stabilisce tra l’altro
(omissis)
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al
comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, e’ consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni
di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di
operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne
facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione,
periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può
essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in
economia.
– che la Regione Molise ha ripetutamente segnalato ai Comuni che per ottenere qualsiasi
finanziamento regionale l’amministrazione è tenuta “a trasmettere al Responsabile di Controllo di
I livello, prima di qualsivoglia forma di pubblicazione, le procedure di individuazione del
contraente e di affidamento degli incarichi professionali al fine di poter effettuare le previste
verifiche sull’individuazione degli offerenti. Il Responsabile dei controlli di I livello provvederà a
trasmettere all’Ente Attuatore/Beneficiario e al Direttore del Servizio competente per l’istruttoria
l’esito delle verifiche. In caso di esito negativo, l’ente attuatore/beneficiario è tenuto ad adeguare
le procedure, assicurando il pieno rispetto della normativa di riferimento”
– che il Comune di Venafro è destinatario di finanziamenti che derivano dalla programmazione
FERS, FSE e FSC sotto il titolo “Parco Agricolo Urbano Terre del Venafrano” la cui attuazione è
subordinata al rispetto preciso e puntuale delle disposizioni di cui al punto precedente,
regolarmente notificate al Comune medesimo in quanto capofila.
– che il Comune di Venafro non ha adottato alcun regolamento per l’affidamento degli incarichi
rimettendosi in maniera del tutto anomala alle decisioni personali e personalistiche del RUP del
settore Lavori Pubblici che a sua insindacabile ed incontrollabile decisione ha affidato incarichi
professionali a professionisti scelti con criteri personali e personalistici senza alcuna preventiva
valutazione o confronto di curriculum professionali di altri tecnici;
– Che il comma 12 del citato art. 125 del D. leg.vo 163/2006 prevede esplicitamente la tenuta di
elenchi comunali di professionisti cui affidare incarichi professionali: Agli elenchi di operatori
economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta,
che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad
aggiornamento con cadenza almeno annuale.
– che i corrispettivi per incarichi professionali sono stati determinati dal RUP “ad libitum” con
l’artificioso contenimento entro i limiti di 40 mila euro al fine di non incorrere nelle procedure
concorsuali di cui al richiamato comma 11 del citato art. 125 del D. leg.vo 163/2006 e
conseguentemente al fine di privilegiare amici e conoscenti senza alcuna procedura ad evidenza
pubblica;
– che il RUP non ha preventivamente verificato, con richiesta scritta ai singoli dipendenti, se
all’interno dell’Ente esistessero professionalità disponibili ad effettuare le prestazioni senza
ricorrere a professionisti esterni;
– che il RUP in maniera del tutto anomala ha affidato incarico di “SUPPORTO AL RUP” a una
collega dipendente del Comune di Trivento la quale, a sua volta, al Comune di Trivento fa affidare
a professionisti esterni incarichi professionali sul presupposto che si trovi nelle medesime
impossibilità di assolvere tutti i compiti interni, peraltro fissando egualmente “ad libitum” un
corrispettivo artificiosamente tenuto entro i limiti di 40 mila euro (€ 39.945,20 per l’esattezza) al
solo fine di eludere il richiamato comma 11 del citato art. 125 del D. leg.vo 163/2006 e senza
alcuna verifica della congruità della parcella;
– che in data 11 marzo 2014 il sottoscritto (ALLEGATO 1) dichiarava la propria disponibilità a
ricevere incarichi professionali e chiedeva al Comune di Venafro di essere invitato a produrre
offerta per qualsiasi incarico professionale rientrasse nelle sue competenze;
– che in data 23 aprile 2014 (ALLEGATO 2) il sottoscritto offriva di svolgere le medesime attività di
collaborazione e di RUP chiedendo un corrispettivo di 500 euro mensili;
– che in data 31 gennaio 2014 aveva depositato al protocollo comunale la nota (ALLEGATO 3) con
la quale significava di aver redatto insieme all’arch. Luigi Viscione e al geom. Massimo D’Andrea
il progetto di sistemazione della Piazza del Mercato e che conseguentemente chiedeva di essere
invitato a produrre offerta per l’incarico di progettazione esecutiva tenendo conto che il progetto
come sopra redatto era stato utilizzato per la richiesta di finanziamento alla Regione Molise;
– che il Comune di Venafro, ignorando la richiesta, in maniera del tutto scorretta anche per le
conseguenze di natura deontologica, affidava solamente all’arch. Luigi Viscione l’incarico
professionale stabilendo, anche in questo caso, “ad libitum” il corrispettivo per la prestazione
professionale, comunque contenuta artificiosamente entro il limite di 40 mila euro al fine di eludere
il richiamato comma 11 del citato art. 125 del D. leg.vo 163/2006;
DIFFIDA
Il Sindaco di Venafro dott. Antonio Sorbo e per esso la Giunta Comunale di Venafro;
Il RUP arch. Ornella Celino Responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Venafro
a revocare nel termine di 7 giorni dalla ricezione della presente tutte indistintamente le determine
assunte per conferire incarichi professionali per la redazione di progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi, nonché incarichi di Direzione dei Lavori e di Supporto al RUP a professionisti esterni
all’Amministrazione;
DIFFIDA
L’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise
Il Responsabile di Controllo di I livello
a notificare, entro 7 giorni dalla ricezione della presente, al Sindaco di Venafro, alla Giunta
Municipale e al Responsabile del Procedimento Lavori Pubblici del Comune di atto di
significazione e di diffida a revocare di tutte indistintamente le procedure di affidamento degli
incarichi professionali come sopra richiamati per non aver ottemperato alle disposizioni
richiamate nei considerata e di procedere preventivamente alla pubblicazione di un bando pubblico
per la creazione degli elenchi dei professionisti da incaricare.
CHIEDE
di essere informato nel termine di 30 giorni dalla presente di tutte le determinazioni e di tutti gli
atti conseguenti alle diffide di cui sopra con l’espressa avvertenza che trascorso inutilmente tale
termine adirà le vie legali per la tutela dei suoi interessi.
(arch. Francesco Valente)
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