Esiste una norma, probabilmente sconosciuta alla nostra amministrazione, che permetterebbe, in tempo di crisi, la rottamazione delle cartelle dei tributi locali (art. 6 ter della Legge di conversione del Decreto 193/2016), con enormi benefici per i contribuenti venafrani.
Una semplice delibera che, in forza dell’art. 6 ter del citato decreto, porterebbe le seguenti conseguenze:
1) i venafrani pagherebbero il 45/50% in meno delle cartelle che gli stanno recapitando;
2) molti più cittadini riuscirebbero a pagare con reciproca soddisfazione delle parti.
Anche in questo caso i nostri amministratori non ci stanno deludendo nel dimostrare, a spese nostre, la loro “ incapacità amministrativa”.
L’articolo 6-ter introdotto in sede di conversione del Dl 193/2016 ha previsto la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali.
Il provvedimento – secondo le statistiche diffuse negli ultimi giorni – sta incontrando grandissimo favore da parte degli italiani, che sono finalmente nella condizione di pagare quanto dovuto, senza essere “strangolati” da sanzioni ed interessi che, in passato, divenivano veramente insostenibili. Potendo rateizzare e pagare solamente l’importo “evaso”, oltre 156mila cittadini hanno già aderito, con doppio risultato positivo: un beneficio per l’Erario che recupera ingenti somme; sollievo dei cittadini non più perseguitati da cartelle troppo esose.
QUESTO SUCCEDE A LIVELLO NAZIONALE-E A LIVELLO LOCALE?
NULLA, I NOSTRI AMMINISTRATORI NON SI SCOMPONGONO.
Proprio in questi giorni, stanno recapitando un nuvolo di ingiunzioni , gravate da sanzioni e interessi salatissimi.
Eppure basterebbe una semplice delibera che, in forza dell’art. 6 ter del citato decreto, porterebbe le seguenti conseguenze:
1) i venafrani pagherebbero il 45/50% in meno sulle cartelle che stanno ricevendo;
2) molti più cittadini riuscirebbero a pagare con reciproca soddisfazione delle parti.
Anche in questo caso i nostri amministratori non ci stanno deludendo nel dimostrare, a spese nostre, la loro incapacità amministrativa”.
L’attuazione della succitata norma è demandata, infatti, ad un Provvedimento che gli enti territoriali possono emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta oggi 3 dicembre.
Il decreto legge fiscale 193 e diventato legge 1° dicembre 2016, n. 225 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre, supplemento ordinario n. 53 .
L’articolo disciplina la facoltà delle regioni e degli enti locali di definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificate nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016 , sia direttamente dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione.
In questo modo i cittadini verranno trattati diversamente, in base al comune di residenza, distinguendo tra comuni che ricorrono agli agenti di riscossione e quelli che non vi ricorrono e tra comuni che aderiranno alla rottamazione e quelli che non lo faranno. Tale disparità di trattamento tra i cittadini genererà un’illegittimità costituzionale.
L’eventuale definizione agevolata consisterebbe nell’esclusione delle sole sanzioni relative alle entrate!!
ITER ATTUATIVO
Dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i successivi trenta giorni.
Il provvedimento con cui gli enti disporranno la definizione agevolata deve contemplare i seguenti aspetti:
- a) il numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2018;
- b) le modalità attraverso le quali il debitore può avanzare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;
- c) il termine entro cui l’interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, nonché stabilire che detta istanza debba contenere: il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento; la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata; la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere;
- d) il termine entro cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall’articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l’ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.
La sanatoria pertanto è consentita anche per i tributi e entrate gestite dagli enti locali se gli stessi la riterranno opportuna nel rispetto della loro autonomia.
Vi rientreranno sia i ruoli che le ingiunzioni fiscali a pari titolo e con le stesse regole, in quanto entrambe rappresentano due modalità alternative di riscossione.